La guida all’esenzione IVA e all’IVA agevolata per acquisti emergenza Covid-19.
L’Agenzia delle Entrate ha emesso una circolare circa l’esenzione IVA e l’IVA agevolata per l’acquisto di beni relativi all’ emergenza COVID-19 il 15 Ottobre scorso, con la quale sono stati forniti i primi chiarimenti in merito a tale agevolazione per l’acquisto dei beni considerati necessari per il contenimento e la gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Tra questi beni, ovviamente non possono mancare mascherine protettive, gel lavamani, test con tamponi rapidi e in generale tutti quei prodotti che contribuiscono alla prevenzione del Covid-19.
Come si applica la normativa sull’esenzione IVA e IVA agevolata per gli acquisti emergenza Covid-19.
Come sappiamo, il Decreto Legge n. 34/2020 (noto anche come Decreto Rilancio) all’art. 124 amplia la Parte II-bis della Tabella A, allegata al D.P.R. n. 633/1972, estendendo l’applicazione dell’aliquota IVA del 5% ai beni necessari per la prevenzione del Covid-19.
Nel dettaglio i beni soggetti all’agevolazione dell’IVA vengono definiti dall’amministrazione statale quali: “Ventilatori polmonari per terapia intensiva e subintensiva; monitor multiparametrico anche da trasporto; pompe infusionali per farmaci e pompe peristaltiche per nutrizione enterale; tubi endotracheali; caschi per ventilazione a pressione positiva continua; maschere per la ventilazione non invasiva; sistemi di aspirazione; umidificatori; laringoscopi; strumentazione per accesso vascolare; aspiratore elettrico; centrale di monitoraggio per terapia intensiva; ecotomografo portatile; elettrocardiografo; tomografo computerizzato; mascherine chirurgiche; mascherine Ffp2 e Ffp3; articoli di abbigliamento protettivo per finalità sanitarie quali guanti in lattice, in vinile e in nitrile, visiere e occhiali protettivi, tute di protezione, calzari e soprascarpe, cuffie copricapo, camici impermeabili, camici chirurgici; termometri; detergenti disinfettanti per mani; dispenser a muro per disinfettanti; soluzione idroalcolica in litri; perossido al 3 per cento in litri; carrelli per emergenza; estrattori RNA; strumentazione per diagnostica per Covid-19; tamponi per analisi cliniche; provette sterili; attrezzature per la realizzazione di ospedali da campo”.
Ma, in via transitoria, questi stessi beni possono essere ceduti fino al 31 Dicembre 2020 in esenzione dall’imposta sul valore aggiunto con diritto alla detrazione d’imposta.
E’ bene specificare che solamente i beni contenuti in questo elenco, che si definisce tassativo e non esemplificativo, possono essere ceduti sino al 31 dicembre 2020 in esenzione da IVA e con applicazione dell’aliquota IVA del 5% a decorrere dal 1° gennaio 2021.
Importante è tuttavia la finalità della cessione di questi prodotti, infatti l’Agenzia delle Entrate ha più volte specificato che le agevolazioni e le esenzioni possono avere effetto qualora si tratti di cessione con finalità sanitaria di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Ovvio che vista la situazione e il perdurare della pandemia da Covid-19, la chiara finalità sanitaria di cui sopra, si applicherà alla totalità dei casi, altrimenti, a meno che non si tratti di approvvigionamento costante e continuativo in strutture sanitarie o RSA in condizioni di piena normalità, perchè mai delle aziende dovrebbero ricorrere ad un acquisto di materiali per la prevenzione Covid-19?
Attualmente sempre più aziende acquistano prodotti per la prevenzione e il contenimento della pandemia da Covid-19, per proteggere impiegati e collaboratori nei luoghi di lavoro rimasti operativi secondo quanto stabilito dai DPCM del Governo.
Esistono però alcuni articoli che fanno eccezione sotto questo profilo, come ad esempio le soluzioni idroalcoliche, che a detta del legislatore potrebbero essere cedute anche per finalità diverse, allora in questo caso sarà possibile ritenere rispettata la finalità sanitaria a seconda della tipologia e dal settore di attività svolta dall’acquirente.
L’Agenzia delle Entrate, afferma che i beni agevolabili ai sensi dell’articolo 124 costituiscono un insieme più ristretto rispetto a quello individuato dai Codici TARIC di cui alla circolare n. 12/2020 dell’ADM.
Quest’ultima infatti antepone “ex” alla voce doganale individuata, quanto a significare che la voce ha una portata più ampia rispetto a quella della norma di cui stiamo parlando.
Per “ex” si intende praticamente “una parte di” e pertanto occorre individuare all’interno della voce considerata, quali beni siano agevolabili ai sensi dell’articolo 124.